NOVITA' SULLE CESSIONI DI BENI IN EDILIZIA AL 10%

 

Chiarimenti sul significato di "bene significativo" nelle cessioni

 

Sono diversi gli interventi in edilizia residenziale che danno diritto ad un trattamento agevolato sotto il profilo dell’aliquota Iva applicabile. Se per le prestazioni di servizi su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è prevista l’applicazione dell’Iva ridotta al 10%, le cessioni di beni sono invece assoggettabili ad aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

 

Quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Nella determinazione del calcolo dell’Iva agevolata occorre tener conto della prestazione complessivamente intesa e quindi anche delle materie prime, semilavorati e beni finiti, forniti ed utilizzati dalle aziende che eseguono il lavoro.

 

Beni significativi

Sono significativi i beni elencati nel D.M. 29.12.1999:

Ø Ascensori e montacarichi;

Ø Infissi esterni ed interni;

Ø Caldaie;

Ø Video citofoni;

Ø Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

Ø Sanitari e rubinetterie da bagno;

Ø Impianti di sicurezza.

Secondo le indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria a tali beni, data la presunzione di rilevanza del valore rispetto alla prestazione, l’Iva si applica con aliquota ridotta ma solo fino a concorrenza del valore della prestazione stessa al netto del valore dei beni, ovvero solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Il limite sul quale diviene applicabile l’aliquota ridotta si determina cioè sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

 

Novità della Legge di Bilancio 2018

La L. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) ha introdotto all’art. 1, co.19, opportuni chiarimenti sull’aliquota Iva agevolata applicabile ai beni significativi nell’ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre se realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata come innanzi definiti. Si tratta di una interpretazione autentica degli artt. 7, co. 1, let. b) della L. 488/1999 e del D.M. 29 dicembre 1999 e che in buona parte recepisce i chiarimenti già forniti sul punto dall’Amministrazione Finanziaria.

In merito all’aspetto contrattuale il legislatore ha chiarito che non rileva la circostanza che il contratto sia riconducibile all’appalto o alla prestazione d’opera, ciò che interessa è che la prestazione abbia ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Allo stesso tempo risulta confermato che la base imponibile Iva deve essere costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali e che quale valore dei beni significativi deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata.

Va inoltre sottolineato che il valore della prestazione come risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti deve tenere conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni e quindi anche delle materie prime oltre che della manodopera impiegata.

 

Calcolo dell'Iva al 10%

L’aliquota del 10% si applica sull’intero valore delle prestazioni di servizi comprendendovi anche i beni impiegati. Tuttavia, laddove i beni impiegati siano significativi l’applicazione dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo. In particolare:

• se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni;

• se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi.

Quindi, se il costo complessivo dell’intervento è di 5.000 euro, di cui 2.000 euro per la prestazione lavorativa e 3.000 euro per il bene significativo, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore del servizio (2.000), ma, con riferimento al bene, solo su 2.000, ovvero sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello del bene significativo (5.000 – 3.000 = 2.000). Sui restanti 1.000 euro l’Iva si applica all’aliquota ordinaria.

L’Iva con aliquota agevolata non trova in ogni caso applicazione:

û sui materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;

û sui materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;

û alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;

û alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

 

Esempio di fattura

Nella fattura il prestatore deve indicare il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi e in maniera separata il valore dei beni significativi.

Sulla materia è intervenuta la legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017), il cui comma 19 ha stabilito che la determinazione dei beni significativi deve essere effettuata:

• avendo riguardo all’accordo contrattuale tra le parti;

• sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale come individuato nel D.M. 29.12.1999;

• tenendo conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi (materie prime + manodopera impiegata per la produzione).

In ogni caso il valore dei beni significativi non può essere inferiore:

- al relativo prezzo di acquisto, laddove il prestatore non sia anche il produttore; ovvero

- al prezzo di acquisto dei beni/materie prime nonché della manodopera diretta necessaria alla produzione dei beni stessi.

Viene, quindi, escluso l’obbligo di applicare un ricarico sulla “rivendita” dei beni significativi da parte del fornitore.

Esempio

Il sig. Bianchi effettua un intervento di manutenzione straordinaria su suo appartamento, il costo complessivo dello stesso è pari a euro 3.500, più precisamente l’intervento è composto:

a) dalla prestazione lavorativa il cui costo è pari a 1.000 euro;

b) dalle materie prime il cui costo è pari a 500;

c) sanitari - dai beni significativi il cui costo è pari a 2.000 euro.

 

Esempio di fattura per i beni di valore significativo

 

INTESTAZIONE DITTA APPALTANTE            

                           

                                                                                                                                          INTESTAZIONE COMMITTENTE

 

 

FATTURA N. 5 DATA 06.03.2018

 

Oggetto: manutenzione straordinaria per realizzazione di servizi igienicosanitari presso vostra abitazione in Via ……………………………..

 

Posa in opera                                                                                                                                              1.500 (1.000 + 500)

Sanitari (bene significativo)                                                                                                                  2.000

Totale imponibile                                                                                                                                      3.500

 

Iva del 10% su 3.000                                                                                                                                   300

Iva del 22% su    500                                                                                                                                   110

 

Totale fattura                                                                                                                                           3.910 =

 

 

 

03/04/2018

 

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